1 dell’O del 9 giugno 1975 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (OLIM, RS 901.11), che disciplina il campo d’applicazione per materia, include, tra l’altro, la protezione delle acque nell’infrastruttura regionale. Ne consegue, da quanto precede, che unicamente i progetti di canalizzazione che rivestono la peculiarità d’infrastruttura pubblica rientrano nell’applicabilità della LIM.