2 Conseguenzialmente il DFEP osserva a ragione che, indipendentemente dal committente, quando i beneficiari dell’opera rappresentino solamente una cerchia ristretta di persone, la relativa opera non possa più essere considerata un’infrastruttura pubblica. Nel settore dell’evacuazione giusta l’art. 3 lett. a LIM, l’art. 2 cpv. 1 dell’O del 9 giugno 1975 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (OLIM, RS 901.11), che disciplina il campo d’applicazione per materia, include, tra l’altro, la protezione delle acque nell’infrastruttura regionale.