L’art. 3 lett. a LIM, che disciplina il campo d’applicazione materiale della stessa, sancisce che l’aiuto agli investimenti può essere accordato, tra l’altro, per i progetti di sviluppo delle infrastrutture. Sempre al riguardo il messaggio governativo alle Camere federali, dopo aver ricordato che l’aiuto agli investimenti deve facilitare il finanziamento completivo dei progetti d’infrastruttura, precisa che le opere e gli impianti eseguiti sotto questo titolo servono a sviluppare le attrezzature collettive, segnatamente i servizi pubblici (v. Messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 1973 all’Assemblea federale concernente l’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, in: