pari al 17.77%. Questa riduzione federale è dovuta al fatto che il DFEP ha dedotto dalle spese computabili la somma di 115 000 fr. riguardante i costi per gli allacciamenti privati. 2.1 La decisione impugnata si basa sostanzialmente su una delimitazione dell’infrastruttura pubblica a tenore della costante prassi d’esecuzione in tema di LIM. A tenore dell’art. 1 LIM, che enuncia le finalità della medesima, essa è intesa a migliorare le condizioni d’esistenza nelle regioni di montagna mediante aiuti selettivi agli investimenti per progetti d’infrastruttura. L’art. 3 lett.