2. La presente lagnanza ricorsuale di fondo consiste esclusivamente nella domanda se l’istanza precedente abbia violato la LF del 28 giugno 1974 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM, RS 901.1), nella determinazione dell’entità dell’aiuto agli investimenti, sotto forma di mutuo, concesso all’insorgente. Dal profilo numerico il Dipartimento federale dell’economia pubblica (DFEP) ha accordato al ricorrente un mutuo di 133 000 fr. che, rispetto alla proposta di mutuo di 161 750 fr. formulata dal Dispartimento dell’economia pubblica dal Cantone Ticino, presenta una diminuzione di 28 750 fr. pari al 17.77%.