{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-07-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-68--_1987-07-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000545.pdf?ID=150000545", "Checksum": "23c2e61bfb58c2bcc8468ffdc9c13217"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.68 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 01.07.1987 JAAC 51.68 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 01.07.1987 JAAC 51.68 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 01.07.1987 JAAC 51.68 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:37", "Checksum": "ceaafa8254d669575dcb6913aaebca51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 01.07.1987 JAAC 51.68 \r\n\n 2\nConseguenzialmente il DFEP osserva a ragione che, indipendentemente dal\ncommittente, quando i beneficiari dell’opera rappresentino solamente una\ncerchia ristretta di persone, la relativa opera non possa più essere considerata\nun’infrastruttura pubblica.\nNel settore dell’evacuazione giusta l’art. 3 lett. a LIM, l’art. 2 cpv. 1 dell’O del\n9 giugno 1975 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (OLIM, RS\n901.11), che disciplina il campo d’applicazione per materia, include, tra l’altro,\nla protezione delle acque nell’infrastruttura regionale.\nNe consegue, da quanto precede, che unicamente i progetti di canalizzazione\nche rivestono la peculiarità d’infrastruttura pubblica rientrano\nnell’applicabilità della LIM.\nA giusto titolo il DFEP rileva che in casu il progetto di canalizzazione\nprevede, oltre agli impianti d’urbanizzazione di base o generale ed alle opere\nd’urbanizzazione particolare o di dettaglio, la cui realizzazione è di regola a\ncarico dell’ente pubblico, dei lavori di ripristino degli allacciamenti privati per\nun ammontare di 115 000 fr.\nQuesti allacciamenti privati, situati tra la rete delle canalizzazioni\ndell’urbanizzazione di dettaglio ed i singoli edifici privati, non costituiscono\nun’infrastruttura pubblica, ma rimangono bensì delle mere opere private il cui\nonere finanziario ricade esclusivamente sui proprietari dei fondi.\nGià per questi motivi l’operata deduzione, da parte del DFEP, di 115 000 fr., per\ni costi d’attuazione degli allacciamenti privati, dalle spese computabili, risulta\ngiustificata.\n2.2 L’art. 15 LIM prescrive che la Confederazione può assumere il\nfinanziamento completivo di progetti d’infrastruttura a tenore dell’art. 3,\npurché la loro realizzazione non possa essere garantita diversamente.\nA sua volta l’art. 16 cpv. 4 LIM sancisce che i Cantoni ed eventualmente i\nbeneficiari devono partecipare in modo adeguato, con i propri mezzi, al\nfinanziamento.\nAl riguardo il predetto messaggio governativo osserva che l’aiuto è destinato\na garantire la realizzazione effettiva di quei progetti di costruzione\neconomicamente interessanti e socialmente necessari la cui esecuzione\npotrebbe essere compromessa da una mancanza di crediti completivi.\nL’accento viene poi messo sulla necessaria partecipazione propria del\nbeneficiario per evitare l’impossibilità, dovuta ai mezzi limitati disponibili,\ndi poter finanziariamente sostenere i progetti più urgenti ed interessanti.\nCirca la determinazione delle prestazioni da richiedere ai beneficiari viene\nrammentato che si deve prendere in considerazione la capacità finanziaria\ndei comuni interessati e gli oneri fiscali delle persone fisiche e giuridiche\ndomiciliate nella regione in via di sviluppo (v. FF 1973 I 1346 s.).\n\n3\nOrbene bisogna purtroppo constatare che in casu non si è minimamente in\npresenza d’una partecipazione propria, da parte dei proprietari dei fondi, al\nfinanziamento dei lavori riguardanti gli allacciamenti privati, per cui anche\nper questo ulteriore motivo la decisione impugnata dev’essere confermata.\n2.3 Inoltre l’art. 18 LIM, il cui marginale parla dell’esaurimento di tutte le\npossibilità di finanziamento, dispone che chiunque chieda un aiuto agli\ninvestimenti debba addurre la prova che le altre possibilità di finanziamento\nsiano esaurite.\nIn questo contesto il messaggio governativo surriferito nota che per possibilità\ndi finanziamento devono valere oltre a tutti i contributi federali e cantonali,\nsoprattutto le possibilità proprie dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché\ndei beneficiari. Inoltre i Cantoni ed i Comuni sono tenuti ad utilizzare le\nriserve fiscali proprie ancora disponibili e ad esercitare in modo completo il\nloro diritto di percepire tasse e contributi, per cui è esclusa una sollecitazione\ndi un aiuto federale per alleggerire le proprie finanze (v. FF 1973 I 1347 s.).\nProprio questa particolare caratteristica del finanziamento completivo\nfederale, che scaturisce dal principio della sussidiarietà su cui si poggia la\nLIM, è stata più volte confermata dalla costante prassi di codesta autorità di\nricorso (v. GAAC 46.58, GAAC 46.73 e GAAC 50.24).\nSotto il profilo del diritto federale che precede ne conseque che la decisione\ndel ricorrente di non procedere, a livello comunale, all’imposizione di un\ncontributo, quanto al finanziamento dei lavori riguardanti gli allacciamenti\nprivati, non è conciliabile con l’art. 18 LIM, per cui quest’ulteriore motivo\nimpone la convalida della decisione impugnata.\n…\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.68 - Decisione del Consiglio federale del 1 luglio 1987\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 545\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}