In caso di ricorso, i documenti saranno conservati durante almeno due anni dopo la liquidazione definitiva della procedura di ricorso.» Spetta alla GD il controllo dell’osservanza di questa disposizione da parte delle diverse Facoltà di medicina. Fra i documenti da conservare figurano pure la osservazioni scritte che il coesaminatore deve redigere alla fine dell’esame giusta il già citato art. 13 cpv. 2 OPPM. Il fatto che questo esame si sia svolto oralmente non dispensa gli esaminatori dal dare delle spiegazioni quando sorge una controversia, altrimenti il diritto di ricorrere previsto dall’art. 46 OGPM sarebbe privo d’ogni effetto pratico.