Occorre comunque esaminare se la valutazione dell’esame è conforme ai principi sopraesposti in merito all’obbligo di motivazione delle note assegnate. Appare in modo evidente che in casu l’autorità di ricorso non è in grado di ricostruire lo svolgimento dell’esame e di verificare, sia pure nel ristretto margine di apprezzamento di cui dispone, la fondatezza della nota assegnata. In particolare, i rapporti 21 dicembre 1984 e 7 gennaio 1985 del dott. C. e 21 dicembre 1984, 9 dicembre 1985 del prof. J. non contengono alcuna indicazione in merito alle risposte date dal candidato e non motivano sufficientemente la nota assegnata: