Quando la persona alla quale la decisione è indirizzata non è in grado di conoscere i motivi che stanno alla base della stessa, vi è un diniego formale di giustizia (DTF 102 Ib 238) che comporta l’annullamento della decisione attaccata, a meno che l’autorità di ricorso non possa porre rimedio a questo vizio (GAAC 41.21 e giurisprudenza citata). La giurisprudenza relativa agli esami di medicina ha più volte affermato che l’obbligo di motivare le decisioni è rispettato qualora siano date sufficienti informazioni in merito alle domande poste al candidato, alle risposte date da quest’ultimo e alle considerazioni che stanno alla base della nota assegnata (GAAC 42.65).