viene così rispettato l’obbligo di motivare le decisioni previsto dall’art. 35 cpv. l PA (v. Jacques Meylan, La motivation des actes administratifs à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1973, p. 369). Le prese di posizione dei vari esaminatori, co-esaminatori e del presidente locale o del suo supplente in merito ai contestati esami del ricorrente si fondano, verosimilmente, su tali protocolli. L’assenza dagli incarti di questi protocolli può risultare indifferente ai fini del giudizio, purché l’autorità chiamata a giudicare abbia la possibilità di ricostruire lo svolgimento degli esami contestati (GAAC 42.65).