vale a dire tutti i documenti di cui si prevale l’autorità di ricorso per motivare la propria decisione. Così facendo, escludendo cioè solamente l’edizione dei documenti considerati segreti dalla costante prassi specialistica, il principio espresso dall’art. 26 PA è stato rispettato. Ne consegue dunque che la lagnanza riguardo ad una eventuale violazione del diritto di essere sentito giusta gli art. 26 e 27 PA è priva di fondamento. 4. Quanto all’invocata irregolarità formale e materiale degli esami, si impongono le seguenti considerazioni. 4.1.