2 dell’O generale sugli esami federali per le professioni mediche del 19 novembre 1980 (RS 811.112.1; OGPM), e 3 cpv. 2 dell’O del 30 giugno 1983 che regola la particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.18; OPPM) può essere fatto valere unicamente in merito ai propri esami (v. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Berna/Stoccarda 1979, p. 479): in questo senso deve essere interpretato il rifiuto di mettere a disposizione del ricorrente gli esami degli altri candidati. In casu il ricorrente ha potuto consultare, dal 11 al 27 gennaio 1986, presso la Pretura di M., tutti gli atti formanti gli incarti 6.2.1-2768, 7.316.04.01/27 e B.4097;