3 II diritto del ricorrente ad accedere agli atti che costituiscono il fondamento della decisione è previsto dall’art. 26 PA. Tuttavia questo diritto non è assoluto; è limitato dall’interesse preponderante che possono avere lo Stato od il privato alla segretezza di questi documenti. In particolare il diritto, per il candidato che ne giustifichi l’interesse, di consultare i documenti di cui agli art. 14 cpv. 2 dell’O generale sugli esami federali per le professioni mediche del 19 novembre 1980 (RS 811.112.1; OGPM), e 3 cpv.