1. La decisione impugnata del DFI concerne l’esito di un esame di capacità. Tale decisione può essere impugnata dinanzi al Consiglio federale giusta l’art. 99 lett. f OG in relazione con gli art. 5 e 72 lett. a PA (competenza del Consiglio federale, GAAC 47.35). La legittimazione al ricorso dev’essere ammessa giusta l’art. 48 lett. a PA. Anche i disposti degli art. 50, 51 e 52 PA relativi al termine, al deposito, al contenuto e alla forma dell’atto di ricorso sono stati ossequiati. Il gravame interposto il 30 luglio 1985 è pertanto ricevibile. 2. Il Consiglio federale esamina completamente la decisione impugnata.