{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-32--_1986-11-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000422.pdf?ID=150000422", "Checksum": "32292a58b4603806097cb29ecd700524"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.32 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:03", "Checksum": "615bea575d9ed870fb59b7f3971fe0fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 26.11.1986 JAAC 51.32 \r\n\n 5\nosservazioni indirizzate al DFI in risposta ai rapporti degli esaminatori, si\nesprimeva nel modo seguente: «le recourant a affirmé que la cotation entre\nl’expert et l’examinateur avait une différence d’un point. Ni le prof. J., ni le\nDr C. ne se sont prononcés sur ce point important et on peut imaginer que la\nnote de 4 est peut-être une moyenne entre une note de 4.5 et de 3.5.» Non si\nvede come si possa, partendo da una nota 4, sostenere che la stessa è data dalla\nmedia fra un 3.5 e un 4.5.\nOccorre comunque esaminare se la valutazione dell’esame è conforme\nai principi sopraesposti in merito all’obbligo di motivazione delle note\nassegnate. Appare in modo evidente che in casu l’autorità di ricorso non\nè in grado di ricostruire lo svolgimento dell’esame e di verificare, sia pure\nnel ristretto margine di apprezzamento di cui dispone, la fondatezza della\nnota assegnata. In particolare, i rapporti 21 dicembre 1984 e 7 gennaio 1985\ndel dott. C. e 21 dicembre 1984, 9 dicembre 1985 del prof. J. non contengono\nalcuna indicazione in merito alle risposte date dal candidato e non motivano\nsufficientemente la nota assegnata: solo il Dr C., che era l’esperto, si limita\na dire che il candidato «n’a pas pu répondre à toutes les questions de\nl’examinateur; il a montré des lacunes dans des connaissances importantes\naussi bien pour la première que pour la seconde question. En particulier,\nses connaissances concernant la vision étaient insuffisantes.» Malgrado\nla richiesta di più complete e precise informazioni da parte dell’Ufficio\nfederale di giustizia (UFG), il prof. J., con lettera del l settembre 1986, si\nlimitava a confermare la sua precedente presa di posizione del 21 dicembre\n1984 che a suo avviso, e secondo il dott. D., è una presa di posizione chiara\na senza equivoci. Il prof. J. conclude affermando che «tout commentaire\ncomplémentaire qui serait rédigé près de deux ans après l’examen, me paraît\nsuperflu et inutile». A questo proposito giova ricordare che giusta l’art. 2 OPPM\n«le facoltà provvedono affinché tutti i documenti d’esami (fogli di domande\ne risposte per gli esami scritti, appunti presi durante gli esami orali, rapporti\ndegli esami pratici, ecc.) vengano conservati durante tre mesi a partire dalla\nproclamazione dei risultati. In caso di ricorso, i documenti saranno conservati\ndurante almeno due anni dopo la liquidazione definitiva della procedura di\nricorso.» Spetta alla GD il controllo dell’osservanza di questa disposizione da\nparte delle diverse Facoltà di medicina.\nFra i documenti da conservare figurano pure la osservazioni scritte che il\ncoesaminatore deve redigere alla fine dell’esame giusta il già citato art. 13\ncpv. 2 OPPM.\nIl fatto che questo esame si sia svolto oralmente non dispensa gli esaminatori\ndal dare delle spiegazioni quando sorge una controversia, altrimenti il diritto\ndi ricorrere previsto dall’art. 46 OGPM sarebbe privo d’ogni effetto pratico.\nL’assenza di spiegazioni in merito alle risposte date dal candidato nonché\nl’assolutamente insufficiente determinazione in merito ai motivi che hanno\ngiustificato la nota assegnata, comporta, in ossequio alla summenzionata\ngiurisprudenza, l’annullamento di questo esame. Da notare che, nei ricorsi\ndavanti alla GD ed al DFI, il ricorrente censurava principalmente una\npresunta differenza di valutazione fra l’esaminatore e l’esperto, senza\ncontestare espressamente l’apprezzamento dell’esame mediante la nota 4. E>\n\n6\napparentemente per questo motivo che dette autorità hanno considerato come\nsufficentemente motivate le rispettive prese di posizione dell’esaminatore e del\ncoesaminatore in merito a questo esame\nRisulta inutile rinviare quest’affare all’autorità inferiore per un nuovo esame\nin quanto è escluso che la stessa possa ricostruire l’esame in questione: lo\nstesso deve essere annullato ed al ricorrente deve essere concessa la possibilità\ndi presentarsi un’altra volta ad una sessione d’esame per svolgere questa\nprova. Qualora il ricorrente ottenesse almeno la nota 5 in un eventuale futuro\nesame orale di fisiologia, la nota principale, risultante dalla media delle note\nparziali ottenute, risulterebbe sufficiente: egli avrebbe così superato il secondo\nesame propedeutico di medicina.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.32 - Decisione del Consiglio federale del 26 novembre 1986\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 422\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}