{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-32--_1986-11-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000422.pdf?ID=150000422", "Checksum": "32292a58b4603806097cb29ecd700524"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.32 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:03", "Checksum": "615bea575d9ed870fb59b7f3971fe0fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 26.11.1986 JAAC 51.32 \r\n\n 4\nquali vanno da fine estate fino ad autunno inoltrato, con la conseguenza di\napplicare agli uni il vecchio regolamento ed agli altri la nuova ordinanza.\nD’altronde il ricorrente aveva sostenuto il primo esame propedeutico secondo\nle disposizioni del nuovo diritto senza sollevare alcuna censura in merito;\nnulla giustificherebbe d’applicare il vecchio regolamento al secondo esame\npropedeutico. Questa censura non può, di conseguenza, essere ammessa.\n5. Quanto alla contestata valutazione degli esami orali e pratici di fisiologia e\ndi istologia-embriologia si impongono le seguenti considerazioni.\nA tenore dell’art. 13 cpv. 2 e 15 cpv. 3 OPPM, per le prove orali e pratiche del\nsecondo esame propedeutico di medicina il coesaminatore, alla fine di ogni\nprova, consegna brevemente per scritto: «i soggetti trattati», «i motivi per\ni quali la nota è stata assegnata» e «la sua valutazione se vi è divergenza\ncon quella dell’esaminatore». La redazione di un tale protocollo serve quale\nmezzo probatorio e costituisce il fondamento sul quale poggia la decisione\ndella Commissione d’esame: viene così rispettato l’obbligo di motivare le\ndecisioni previsto dall’art. 35 cpv. l PA (v. Jacques Meylan, La motivation des\nactes administratifs à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal\nfédéral, Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1973, p. 369).\nLe prese di posizione dei vari esaminatori, co-esaminatori e del presidente\nlocale o del suo supplente in merito ai contestati esami del ricorrente si\nfondano, verosimilmente, su tali protocolli. L’assenza dagli incarti di questi\nprotocolli può risultare indifferente ai fini del giudizio, purché l’autorità\nchiamata a giudicare abbia la possibilità di ricostruire lo svolgimento degli\nesami contestati (GAAC 42.65).\nUna decisione accertante i risultati di un esame deve, in caso di impugnazione,\npronunciarsi su tutti i punti contestati con sufficiente precisione in modo che\nl’applicazione del diritto federale possa essere verificata (GAAC 42.65; Plotke,\nop. cit., p. 320, 476, 478 e 479). Una motivazione è necessaria specialmente\nquando l’autorità gode di un ampio potere d’apprezzamento in quanto il\nrischio d’arbitrario è ancora più elevato (in questo senso vd. DTF 98 Ia 465;\nMax Imboden /René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\n5a edizione, Basilea/Stoccarda 1976, vol. I, no. 85, p. 536). Quando la persona\nalla quale la decisione è indirizzata non è in grado di conoscere i motivi che\nstanno alla base della stessa, vi è un diniego formale di giustizia (DTF 102\nIb 238) che comporta l’annullamento della decisione attaccata, a meno che\nl’autorità di ricorso non possa porre rimedio a questo vizio (GAAC 41.21 e\ngiurisprudenza citata). La giurisprudenza relativa agli esami di medicina ha\npiù volte affermato che l’obbligo di motivare le decisioni è rispettato qualora\nsiano date sufficienti informazioni in merito alle domande poste al candidato,\nalle risposte date da quest’ultimo e alle considerazioni che stanno alla base\ndella nota assegnata (GAAC 42.65).\n\na. Esame orale di fisiologia.\n\nCirca la nota assegnata, il ricorrente, in sostanza, parte dal presupposto\nche il prof. J. aveva valutato la sua prestazione con un 4.5: l’intervento del\nprof. J. avrebbe dunque abbassato la valutazione a 4. Questo ragionamento,\nmeramente ipotetico, non può essere condiviso. Il ricorrente stesso, nelle\n\n"}