{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-32--_1986-11-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000422.pdf?ID=150000422", "Checksum": "32292a58b4603806097cb29ecd700524"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.32 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 26.11.1986 JAAC 51.32 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:03", "Checksum": "615bea575d9ed870fb59b7f3971fe0fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 26.11.1986 JAAC 51.32 \r\n\n1. La decisione impugnata del DFI concerne l’esito di un esame di capacità.\nTale decisione può essere impugnata dinanzi al Consiglio federale giusta\nl’art. 99 lett. f OG in relazione con gli art. 5 e 72 lett. a PA (competenza del\nConsiglio federale, GAAC 47.35). La legittimazione al ricorso dev’essere\nammessa giusta l’art. 48 lett. a PA. Anche i disposti degli art. 50, 51 e 52 PA\nrelativi al termine, al deposito, al contenuto e alla forma dell’atto di ricorso\nsono stati ossequiati. Il gravame interposto il 30 luglio 1985 è pertanto\nricevibile.\n2. Il Consiglio federale esamina completamente la decisione impugnata.\nLa valutazione di un esame di capacità fa appello ad un certo potere di\napprezzamento; in questi casi, ove la decisione dell’autorità precendente\nsi fonda sul parere di esperti, il Consiglio federale, in ossequio ad una prassi\ncostante, assume una certa reticenza ad esaminare i moventi ricorsuali: esso\nnon si distanzierà senza necessità dall’opinione degli esperti ed esaminatori,\nla quale, ovviamente, è difficilmente verificabile da parte delle autorità della\ngiustizia amministrativa (DTF 99 Ia 591, GAAC 41.101).\nL’istanza di ricorso annulla unicamente la decisione querelata, a parte il vizio\nprocedurale grave, qualora il risultato si riveli materialmente insostenibile,\nsia perché gli esperti, nel loro giudizio, sono partiti da esigenze eccessive,\nsia perché, pur tralasciando dei requisiti esagerati, hanno manifestamente\nsottovalutato il lavoro del candidato (GAAC 45.43).\n3. Nell’esame di questo ricorso occorrerà pronunciarsi in primo luogo sulle\ncensure sollevate dal ricorrente in merito agli asseriti vizi procedurali in cui\nsarebbero intercorse le autorità inferiori, ed in particolare il DFI, rifiutando\ni mezzi di prova da lui offerti o richiesti: nel contempo si dovrà decidere\nsul seguito da dare alle richieste formulate nel ricorso davanti al Consiglio\nfederale. In seguito ci si occuperà delle censure, formali e materiali, inerenti ai\ncontestati esami di medicina.\n3.1 Circa l’asserita produzione parziale dei documenti probatori richiesti dal\nricorrente, si impongono le seguenti osservazioni.\n\n3\nII diritto del ricorrente ad accedere agli atti che costituiscono il fondamento\ndella decisione è previsto dall’art. 26 PA. Tuttavia questo diritto non è assoluto;\nè limitato dall’interesse preponderante che possono avere lo Stato od il\nprivato alla segretezza di questi documenti. In particolare il diritto, per il\ncandidato che ne giustifichi l’interesse, di consultare i documenti di cui agli\nart. 14 cpv. 2 dell’O generale sugli esami federali per le professioni mediche\ndel 19 novembre 1980 (RS 811.112.1; OGPM), e 3 cpv. 2 dell’O del 30 giugno\n1983 che regola la particolarità della procedura degli esami federali per le\nprofessioni mediche (RS 811.112.18; OPPM) può essere fatto valere unicamente\nin merito ai propri esami (v. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht,\nBerna/Stoccarda 1979, p. 479): in questo senso deve essere interpretato il\nrifiuto di mettere a disposizione del ricorrente gli esami degli altri candidati.\nIn casu il ricorrente ha potuto consultare, dal 11 al 27 gennaio 1986, presso\nla Pretura di M., tutti gli atti formanti gli incarti 6.2.1-2768, 7.316.04.01/27 e\nB.4097; il 12 agosto 1986 gli è stata trasmessa copia degli appunti scritti, con\nrelativa presa di posizione dell’esaminatore, riguardanti l’esame di istologia\norale e l’8 settembre gli scritti dei dott. K., dott. P. e prof. J. concernenti gli\nesami pratico di istologia e orale di fisiologia: vale a dire tutti i documenti di\ncui si prevale l’autorità di ricorso per motivare la propria decisione.\nCosì facendo, escludendo cioè solamente l’edizione dei documenti considerati\nsegreti dalla costante prassi specialistica, il principio espresso dall’art. 26\nPA è stato rispettato. Ne consegue dunque che la lagnanza riguardo ad una\neventuale violazione del diritto di essere sentito giusta gli art. 26 e 27 PA è\npriva di fondamento.\n4. Quanto all’invocata irregolarità formale e materiale degli esami, si\nimpongono le seguenti considerazioni.\n4.1. Fino al 1° ottobre 1982 gli esami di medicina si svolgevano secondo il\nRegolamento del 22 dicembre 1964 degli esami federali per le arti sanitarie.\nL’OGPM del 19 novembre 1980, entrata in vigore il 1° ottobre 1982, ha abrogato\n(art. 47) gli articoli da 1 a 45 e da 114 a 121 del suddetto regolamento. Dal\ncanto suo l’ordinanza sugli esami dei medici, anch’essa entrata in vigore il\n1° ottobre 1982, ne abrogava gli art. da 46 a 73.\nGiusta l’art. 21 di questa ordinanza:\n«Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai candidati che hanno\ncominciato gli studi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza....»\nQueste due ordinanze, unitamente all’ordinanza del 30 giugno 1983 che\nregola la particolarità della procedura degli esami, sono state applicate\na tutti gli studenti che hanno intrapreso gli studi di medicina a partire\ndal semestre invernale 1982/1983, indipendentemente dalla data della\nloro immatricolazione. In effetti il testo della legge parla di «cominciare\ngli studi» (cfr. i testi francese: commencer leurs études; e tedesco: das\nStudium begonnen haben) e non fa alcun riferimento al momento\ndell’immatricolazione del candidato. Questa soluzione, oltre ad essere l’unica\npossibile dal punto di vista legale, è anche la sola ad essere ragionevole\ned a tenere in debito conto il principio di uguaglianza di trattamento\nai sensi dell’art. 4 Cost. Sarebbe stato arbitrario e contrario al principio\ncostituzionale summenzionato di prendere in considerazione il momento\ndell’immatricolazione o la data d’ammissione all’immatricolazione, le\n\n"}