In virtù dell’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio della prostituzione quale attività economica privata. Nell’ambito delle sue competenze può armonizzare le regole dell’esercizio della prostituzione, ad esempio prescrivendo una procedura di autorizzazione o di notifica. Base légales: Art. 95 Cst, art. 27 CC, art. 20 CO, art. 195 CP Rechtliche Grundlagen: Art. 95 BV, Art. 27 ZGB, Art. 20 OR, art. 195 StGB Base giuridica: Art. 95 Cost., art. 27 CC, art. 20 CO, art. 195 CP