Regesto: A determinate condizioni, l’esercizio della prostituzione a titolo dipendente è ammesso sia sotto il profilo del diritto penale sia sotto quello del diritto civile (fatto salvo l’art. 20 CO n. 4.3.1). L’esercizio della prostituzione nell’ambito di un contratto di lavoro ai sensi degli articoli 319 segg. del Codice delle obbligazioni (CO) è ammissibile soltanto entro stretti limiti (lavoro su chiamata improprio). VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 121 Avis DFJP/Office fédéral de la justice