Regesto: 1. Qualsiasi documento ufficiale che elenchi le imprese creditrici di un organo federale sulla base della cifra d’affari annuale riportando anche dati personali che permettano di identificarle dovrebbe essere anonimizzato dall’autorità competente prima di consentirne la consultazione. 2. L’autorità competente dovrebbe autorizzare l’accesso alla valutazione dei responsabili del controllo gestionale in merito agli acquisti effettuati da un organo federale solo dopo la decisione di quest’ultimo di mettere o no in atto le raccomandazioni ricevute. Nell’ipotesi in cui l’organo