Cantone possano dedurre le spese di trasloco e le spese supplementari di alloggio. 6. L’applicazione dei capoversi 4 e 5 dell’art. 2 Oespa comporta possibili problemi dal punto di vista della loro compatibilità con il principio dell’imposizione in base alla capacità economica. L’importo corrispondente alla partecipazione del datore di lavoro alle spese dell’espatriato non è considerato come reddito di quest’ultimo e pertanto non è escluso che l’espatriato sia tassato al di sotto della sua effettiva capacità economica. Ciò contraddice i principi dell’imposizione fiscale sanciti dall’art.