Legalità dell’ordinanza concernente gli espatriati 1. Le spese di cui all’art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b Oespa possono essere considerate spese professionali ai sensi dell’art. 26 LIFD. In quanto tali, rappresentano una concretizzazione dell’art. 26 LIFD la cui regolamentazione spetta al Consiglio federale, e nel caso specifico al DFF. L’art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b Oespa non viola pertanto il principio di legalità. 2. Si può tuttavia dubitare della qualifica di spese professionali delle spese