- le sanzioni provocanti la riduzione, la sospensione o la soppressione di allocazioni sociali o di altri vantaggi sociali sono ammissibili unicamente nella misura in cui sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e che delle sanzioni comparabili per le infrazioni simili, commesse da Svizzeri o da titolari di permesso di domicilio (permesso C), sono effettivamente previste dal diritto svizzero.