1. L’allestimento dei corsi d’integrazione, proposti ai cittadini dell’Unione su base strettamente volontaria, è ammissibile alla luce dell’accordo sulla libera circolazione delle persone dato che contribuisce alla realizzazione dell’obbiettivo della libera circolazione dei beneficiari dell’accordo in condizioni ottimali d’integrazione. L’ammissibilità dipende tuttavia dalla condizione che l’accesso al programma d’integrazione si faccia in modo non discriminatorio.