4. Il termine fissato dall’art. 70 cpv. 2 è un termine d’ordine (n. 1.3.4). 5. Il mandato di informare i presidenti delle Commissioni competenti, previsto all’art. 6 dell’ordinanza del 3 maggio 2006 concernente l’impiego di truppe per la protezione di persone e beni all’estero, è uno strumento supplementare che non sostituisce l’obbligo del Consiglio federale di informare l’Assemblea federale. L’informazione deve essere fornita immediatamente (n. 1.4 et 2.3).