2. Se l’impiego è in corso, il Consiglio federale deve presentare all’Assemblea federale una domanda di approvazione dell’impiego prima della sessione ordinaria immediatamente successiva all’inizio dell’impiego di modo che l’Assemblea federale possa pronunciarsi nel corso di tale sessione (n. 1.3.1, 1.3.2 e 2.1). 3. Se l’impiego è già terminato, il Consiglio federale deve trasmettere il suo rapporto all’Assemblea federale prima dell’inizio della sessione immediatamente successiva alla fine dell’impiego; il termine per la presentazione del rapporto è esplicitamente fissato dal secondo periodo dell’art. 70 cpv. 2 della legge militare (n. 1.3.3 e 2.2).