6. Was das Genehmigungsverfahren betrifft, so erlaubt es das geltende Recht nicht, den Besonderheiten eines Einsatzes zum Schutz von Personen und Sachen im Ausland Rechnung zu tragen. Dazu wäre eine Gesetzesänderung nötig (Ziff. 2.4). Regesto: 1. La procedura di approvazione e la procedura di rapporto previste all’art. 70 cpv. 2 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare si applicano ai diversi tipi di servizio d’appoggio, compresi quelli prestati ai fini di proteggere all’estero le persone o gli oggetti particolarmente degni di protezione secondo l’art. 69 cpv. 2 della legge militare (n. 1.1 e 1.2).