1. L'articolo 58 della Costituzione federale stabilisce una missione (di difesa) vincolante, la quale deve essere attuata dalle autorità competenti, in primo luogo dal legislatore. Le modalità devono essere definite segnatamente mediante l'interpretazione della missione costituzionale. 2. La difesa è orientata alla minaccia. Il concetto di «difesa» può pertanto evolvere dinamicamente con il mutamento della minaccia e il legislatore può concretizzare detto concetto al momento opportuno e in maniera adeguata alla minaccia.