importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall’Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale; il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti (art. 20 cpv. 1 e 3 LFC). Gli effetti di un limite di spesa si limitano alla gestione dei futuri crediti a preventivo. Nel preventivare crediti, il Parlamento non è quindi tenuto a esaurire l’importo massimo di un limite di spesa. Ciò vale anche quando un limite di spesa prevede un importo determinato per ogni futuro preventivo annuale. 3. Per i sussidi di base ai sensi della LAU, la sincronizzazione degli anni di sussidio e di versamento riguarda unicamente l’interazione tra limite di spesa