14–30 e n. marg. 65–67). 3. Rinunciando a concedere agli Svizzeri all’estero il diritto di partecipare all’elezione del Consiglio degli Stati, un Cantone non viola né il divieto di discriminazione né l’obbligo dell’uguaglianza giuridica di cui all’art. 8 Cost. (n. marg. 82–88). 4. Che gli Svizzeri all’estero godano in diversi Paesi di maggiori diritti rispetto agli Svizzeri in Patria è frutto di malintesi di natura legislativa (n. marg. 49, 54, 62 e 84). Rechtliche Grundlagen: Art. 150 Abs. 3 BV Base légales: Art. 150, al. 3, Cst. Base giuridica: Art. 150 cpv. 3 3 Cost.