Diritto degli stranieri. Falsificazione di visti e passaporti. Sequestro/ Confisca di passaporti stranieri da parte delle autorità svizzere. Trasmissione d’informazioni alle autorità estere. Competenza delle autorità svizzere. - Una rappresentanza diplomatica non può confiscare, sequestrare, annullare o distruggere il passaporto di un cittadino straniero. Un passaporto può essere ritirato o annullato soltanto dall’autorità che l’ha rilasciato conformemente alla legislazione nazionale. - Durante la procedura di concessione di visti, niente si oppone a che la rappresentanza sottoponga i documenti presentati allo stato di residenza, qualora sorgano dubbi circa la loro autenticità.