- Si considerano generalmente contrarie al diritto internazionale forme di espropriazione o confisca che non rispettino i requisiti del pubblico interesse, della non-discriminazione e dell’equa indennità. - Perché siano ritenute legittime le contromisure devono intervenire solo qualora siano stati esauriti i rimedi di diritto previsti dal diritto interno e gli strumenti tradizionalmente previsti per la composizione delle controversie; le contromisure devono inoltre essere proporzionate agli atti contestati.