Art. 4 Conv. di domicilio e di protezione giuridica tra la Svizzera e la Grecia. Campo d’applicazione della clausola della nazione più favorita. In principio, tale clausola non permette ai cittadini greci d’appellarsi alla Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.