1 Protezione delle missioni diplomatiche e dei posti consolari. Portata e autorità competenti. Art. 22 e 29 Conv. sulle relazioni diplomatiche. Art. 31 Conv. sulle relazioni consolari. - Nozione di inviolabilità. - Protezione speciale che deve essere garantita dalle forze cantonali di polizia. - La Confederazione porta la responsabilità internazionale in caso di omissione della protezione.