Abolizione della pena di morte. Art. 2 § 1 secondo periodo e art. 7 CEDU. Art. 2 prot. n. 6 della CEDU. Se è abolita nel diritto ordinario (art. 27 CPM), la pena di morte non può essere reintrodotta, tramite diritto d’emergenza, in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra.