Regesto: L'art. 8 cpv. 1 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) autorizza il Consiglio federale a definire un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale e a modificarla quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto il Consiglio federale può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l’Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale. Dal punto di vista costituzionale, la limitazione espressa della competenza organizzativa del Consiglio federale deve essere interpretata nel senso che esso non