Concretizzare o dare una definizione legale delle nozioni di «terrorismo», «spionaggio politico o militare» e «commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia» è possibile ma dal profilo costituzionale non è necessario; infatti, la ponderazione dei diritti fondamentali nel singolo caso accorda maggiore importanza ad altri criteri. In linea di massima è possibile interpretare e applicare il diritto «indiretto» d'essere informati, sancito nell'articolo 18 LMSI, in modo tale da garantirne la conformità costituzionale e convenzionale; un intervento del legislatore al riguardo non ha pertanto carattere urgente.