Regesto: Dal profilo del diritto internazionale pubblico, i diplomatici possono essere obbligati a farsi vaccinare se l’OMS ha constatato un’ «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale». In mancanza di una tale constatazione, ci si deve trovare di fronte a un’emergenza ai sensi del Regolamento sanitario internazionale. Rechtliche Grundlagen: Art. 29 und 41 Abs. 1 der Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (SR 0.191.01); Art. 12, 15, 18, 43 und 57 der Internationale Gesundheitsvorschriften vom 23. Mai 2005 (IGV; SR 0.818.103).