zione di varietà che non figurano in un catalogo o in una lista è a nostro avviso ammissibile. − L’introduzione di un obbligo d’annuncio per il tramite di una normativa cantonale sulla coltivazione di una pianta (repertoriata o no nell’ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme) è ammissibile nella misura in cui tale obbligo è necessario alla corretta esecuzione del diritto federale. Bases juridiques: Art. 104, al. 3 et 118, al. 2 Cst. (RS 101); art. 8, al. 1, let. d LStup (RS 812.121); art. 159, 160, 162 LAgr (RS 910.1); art. 14 de l’ordonnance sur les semences (RS 916.151); annexe 4, ch.1 de l’ordonnance sur le catalogue des variétés (RS 916.151.6).