Tale legislazione consente la commercializzazione della canapa di produzione agricola destinata all’impiego industriale. − Il fatto che la legislazione in materia di agricoltura disciplini unicamente il commercio delle varietà inserite in cataloghi o liste e non la loro coltivazione (che non è né vietata né autorizzata) non significa che i Cantoni dispongano della competenza di regolare o di vietare la coltivazione delle 11 varietà di canapa elencate il cui tenore in THC è inferiore allo 0,3 %.