Regesto: In linea di massima, nulla si oppone al rilascio della qualità di investitore a uno Stato partecipante a un accordo di promozione e di protezione degli investimenti. Tranne i casi limitati d’immunità degli Stati (jure imperii vs. jure gestionis), non vi sono motivi giuridici, tenuto conto del diritto internazionale pubblico e della giurisprudenza interna, per trattare diversamente gli investimenti privati e pubblici. Base juridique: Art. 25 Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (RS 0.975.2).