Poiché la prevista entità del traffico su cui si è basato il piano delle emissioni tiene conto degli sviluppi futuri e non si è rivelata manifestamente o considerevolmente errata, il calcolo delle immissioni foniche può basarsi sul piano delle emissioni (consid. 14). Sulla base di tale piano è determinata l'entità dei provvedimenti edili (art. 6 cpv. 1 della legge concernente il risanamento fonico delle ferrovie). L'impresa ferroviaria non ha osservato tale disposizione poiché, per una specifica tratta, non ha calcolato le immissioni presumibili sulla base del piano delle emissioni vincolante, né ha chiesto si procedesse a una verifica supplementare del piano delle emissioni.