sua richiesta, bensì su iniziativa della parte, e quindi non nell’ambito di una fase procedurale per la quale è necessaria l’assistenza giudiziaria. Per stabilire se la consegna di documenti ad opera di una parte processuale rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 271 numero 1 CP, la provenienza degli stessi è irrilevante. Il fatto di procurarsi tali documenti può configurare un reato ai sensi della suddetta disposizione penale soltanto se la parte al processo agisce in qualità di organo giudiziario, ciò che non è il caso nella fattispecie. Neppure il fatto di far redigere un affidavit da un notaio rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 271 numero 1