Regesto: Art. 271 CP. Domanda d’autorizzazione relativa al deposito di una perizia di parte in una procedura civile estera. Il deposito di documenti in una procedura civile estera da parte di una delle parti in causa può essere qualificato come atto ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 1 CP tutt’al più se viene elusa l’assistenza giudiziaria. Questo non è il caso se il deposito avviene senza che vengano comminate sanzioni penali. Da dove provengano i documenti è irrilevante, purché il modo in cui sono stati raccolti non soddisfi la fattispecie penale di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 1 CP, ossia qualora la parte in causa intervenga come un organo giudiziario.