Regesto: Art. 271 CP. Domanda di autorizzazione per la consegna di documenti in un procedimento civile inglese. La consegna di documenti da parte di un soggetto di diritto privato in una procedura probatoria estera, per principio, non può essere qualificata di atto ai sensi dell’art. 271 n. 1 cpv. 1 CP. Nella fattispecie l’assistenza giudiziaria non è aggirata poiché, secondo la prassi dell’UFG, non è necessario seguire questo iter quando la domanda giudiziaria è rivolta a una parte al procedimento e non sono comminate sanzioni penali. Il fatto che la richiedente debba previamente procurarsi i documenti presso altre società appartenenti al gruppo è irrilevante fintanto che essa non agisce