Regesto: 1. In caso di cambiamento di Cantone da parte di un Comune l’approvazione del corpo elettorale del Comune interessato, richiesta dall’art. 53 Cost., deve essere ottenuta soltanto nella votazione comunale e non anche nell’ulteriore votazione cantonale (cap. 2.1 della perizia). 2. Le autorità devono spiegare nei rapporti esplicativi l’oggetto e gli effetti del voto in modo obiettivo, ma non necessariamente neutro. Per quanto concerne i pronostici, le autorità sono tenute a indicarne le basi e a metterne in evidenza le incertezze intrinseche (art. 34 cpv. 2 Cost.; cap. 2.2 della perizia). 3.