Regesto: Se il risultato di una votazione popolare federale è stato accertato dal Consiglio federale, non vi è alcun rimedio giuridico ordinario. Il processo politico prevede sufficienti meccanismi per evidenziare le differenti valutazioni delle ripercussioni di un progetto. Le ripercussioni negative impreviste e che si manifestano in seguito sarebbero eventualmente da correggere per via politica e non giuridica. Simili ragioni sono assenti nel presente caso, motivo per cui il Consiglio federale non è entrato nel merito delle domande di riesame riguardanti la votazione del 24 febbraio 2008 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese. Un riesame o una revisione di decisioni popolari