Regesto: 1. Data la mancanza di coordinamento tra la LSCPT e l’OSCPT, la situazione giuridica concernente gli obblighi dei fornitori Internet al di fuori del catalogo di cui all’articolo 24 OSCPT non è certa. Secondo l’UFG i fornitori sono tenuti a esercitare soltanto le sorveglianze previste nel catalogo (prima parte della questione). Sono pertanto tenuti a prepararsi sul piano tecnico per le sorveglianze soltanto nei limiti del catalogo (seconda parte della questione) e devono sostenere i costi di questi preparativi unicamente in questo quadro (terza parte della questione). Senza una revisione dell’OSCPT, l’obbligo di procedere a preparativi tecnici non può essere esteso.