Le ispezioni sul corpo nudo e in particolare sulle parti intime costituiscono in linea di principio un intervento grave. L’effettivo esame degli organi genitali e dell’ano sono indubbiamente un intervento grave. 3. Il consenso dello spettatore a subire un’ispezione corporea non sostituisce una base legale formale. In linea di massima può sostituire una base legale materiale sempre che si tratti di una violazione di lieve gravità dei diritti fondamentali. 4. È dubbio il fatto che le ispezioni effettuate a campione nelle parti intime rispettino il principio della proporzionalità tanto più che non sembrano una misura appropriata per garantire la sicurezza negli stadi.