Per poter essere opposta a uno Stato contraente, la disposizione dovrebbe essere prevista, anziché da un'ordinanza sull'assistenza amministrativa, dalla convenzione di doppia imposizione stessa o da un protocollo aggiuntivo. La disposizione in questione non può limitarsi a richiamare la riserva dell'ordine pubblico, bensì deve disciplinare il caso delle informazioni ottenute in violazione del diritto penale svizzero.